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Avrai a disposizione tre alternative per riqualificare la tua casa: la detrazione fiscale del 75% per le barriere architettoniche, con valenza fino a fine 2025, cessione del credito e sconto in fattura.
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Bonus barriere architettoniche al 75%
E’ la novità della LEGGE DI BILANCIO 2022 – LEGGE N.234/ 2021: la detrazione del 75% è applicabile alla sostituzione dei serramenti se legata alla realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
I requisiti tecnici che il serramento deve rispettare per usufruire della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono previsti dal DM 236/1989.
_ Si possono detrarre le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche solo se i manufatti esistenti non sono già conformi alle caratteristiche del DM 236/1989.
_ È necessario che i vecchi serramenti non rispettino almeno uno dei seguenti requisiti che possono essere considerati una barriera architettonica: altezza della maniglia, sforzo di manovra delle ante, larghezza luce netta, misura ridotta della traversa inferiore delle porte finestre, motorizzazione degli accessori che verranno sostituiti.
_ È necessario che i nuovi serramenti abbiano tutti i requisiti richiesti dal DM 236/1989. Il più importante è la larghezza della luce netta di passaggio, verificata con l’anta in posizione di massima apertura se è una porta scorrevole, o in posizione di apertura a 90° se incernierata.
Bonus barriere architettoniche al 75%
Il Bonus Barriere Architettoniche con detrazione al 75% è una opzione istituita dalla Legge di bilancio 2022 n.234/2021 e prorogata fino al 2025 dalla Legge di Bilancio 2023.
IN CHE COSA CONSISTE
È un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025; tale detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
QUANDO VIENE RICONOSCIUTO
L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e regolarmente accatastati.
Il Bonus Barriere architettoniche si applica su tutte le tipologie di edifici, sia unità residenziali (case singole e appartamenti nei condomini) che sui beni strumentali (uffici, alberghi, bar, ristoranti) purché esistenti e regolarmente accatastati.
Come per l’Ecobonus e il Bonus Casa, la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non si può applicare sulle nuove costruzioni o sugli ampliamenti.
Per fruire della detrazione sulle spese, gli interventi devono essere qualificati per l’eliminazione delle barriere architettoniche secondo il DM 236/1989: al termine dei lavori, un tecnico abilitato (ingegnere – architetto – perito – geometra) iscritto all’albo e provvisto di assicurazione professionale deve asseverare che i serramenti forniti rispettino i requisiti richiesti dal DM 236/1989.
I CONTRIBUENTI
Possono usufruire del Bonus barriere Architettoniche tutti i contribuenti soggetti a IRPEF, titolari di partita IVA e le aziende soggette a IRES, a prescindere dal territorio di residenza, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi agevolati.
Gli stessi devono essere in possesso di un titolo sull’immobile oggetto di intervento.
I REQUISITI PER ACCEDERE
Si possono detrarre le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche solo se i manufatti esistenti non sono già conformi alle caratteristiche del DM 236/1989.
Per applicare il Bonus è necessario che i vecchi serramenti non rispettino almeno uno dei seguenti requisiti fondamentali che possono rappresentare una barriera architettonica:
• altezza della maniglia
• larghezza luce netta
• misura ridotta della traversa inferiore delle porte finestre
• sforzo di manovra delle ante
• motorizzazione degli eventuali accessori
È compito del rivenditore verificare tale condizione e l’esito di questa verifica (ovvero la mancanza dei requisiti nei serramenti oggetto di sostituzione) dovrà poi essere riportata nell’atto di notorietà insieme alle altre informazioni richieste.
Non è sufficiente che i vecchi serramenti non rispettino i requisiti richiesti per l’eliminazione delle barriere architettoniche; è anche necessario che i nuovi abbiano tutti i requisiti richiesti dal DM 236/1989 ed uno dei più importanti è la larghezza della luce netta di passaggio.
Secondo il Decreto si possono detrarre sia i serramenti interni che esterni ma con requisiti che sono diversi a seconda della tipologia di manufatto (es. porte o finestre) e le prescrizioni sono indicate nel DM 236/1989.
LA DETRAZIONE SPETTANTE
Il massimale globale di spesa per l’eliminazione delle barriere architettoniche è diverso a seconda che gli interventi riguardino le singole unità immobiliari o le parti comuni.
Il massimale globale di detrazione in tutte le singole unità immobiliari è di 50.000,00€ e comprende tutti i lavori che vengono effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Mentre, sulle parti comuni, quali finestre del vano scala o ascensori etc., il massimale globale dipende dal numero di unità immobiliari che compongono il condominio.
Questi massimali si aggiungono ai massimali globali attualmente (2023) previsti per le altre detrazioni fiscali ovvero:
• per Ecobonus detrazione massima € 60.000 pari ad una spesa massima di € 120.000,00
• per Bonus Casa e/o Bonus Sicurezza spesa massima € 96.000,00.
Per lo stesso manufatto (per una finestra o una porta) non si può usufruire di più detrazioni contemporaneamente.
Si possono mettere in detrazione le sole spese per la sostituzione di serramenti esterni o interni che abbiano le caratteristiche
descritte dal DM 236/1989 anche in assenza di ulteriori interventi per l’eliminazione di altre eventuali barriere presenti.
GLI ADEMPIMENTI
Al fine di ottenere la detrazione, il beneficiario dovrà redigere e conservare una “Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile”.
È compito del fornitore/rivenditore verificare i requisiti tecnici e l’esito di questa verifica inziale (ovvero la mancanza dei requisiti nei serramenti oggetto di sostituzione) dovrà poi essere riportata nell’atto di notorietà insieme alle altre informazioni richieste.
È necessario che i lavori siano “qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche”, mediante l’Asseverazione del tecnico abilitato, che può essere fatta esclusivamente a lavori conclusi.
LE ALTERNATIVE
I contribuenti che sostengono le spese possono eventualmente optare, in alternativa alla detrazione spettante del 75%:
• di un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto pari alla detrazione spettante.
Tale opzione è possibile fino al 31 dicembre 2024 ed è condizionata al consenso del fornitore.
• della cessione del credito per un pari importo relativamente alle spese sostenute solo fino al 31 dicembre 2024
LE DEFINIZIONI
Luce netta: la luce reale di passaggio, verificata con l’anta in posizione di massima apertura se è una porta scorrevole, o in posizione di apertura a 90° se incernierata. In tal caso la misura va calcolata dallo spigolo dell’anta aperta a 90° fino allo stipite opposto e corrisponde alla larghezza netta utile di passaggio.
Altezza maniglia: la distanza misurata in verticale, dall’asse di rotazione della maniglia oppure del lembo superiore del pomello, fino al piano di calpestio.
Automazioni: sono detraibili anche le automazioni che rendono più agevole per il disabile l’utilizzo dei manufatti.
Pressione di utilizzo del manufatto: per pressione di utilizzo del manufatto si intende lo sforzo necessario “per consentire una agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo”, ovvero lo sforzo di movimentazione dell’anta per aprire e chiudere la parte mobile.
Il DM 236/1989 stabilisce che tale sforzo deve essere al massimo 8 Kg.
I REQUISITI TECNICI E DIMENSIONALI OBBLIGATORI
Il DM 236/1989 chiarisce i requisiti da rispettare; tuttavia, le singole Regioni hanno l’autonomia di recepire i limiti nazionali in modo più restrittivo.
• Porte finestre o alzanti scorrevoli – art. 8.1.1. – DM 236/1989
– luce netta minima delle porte finestre o alzanti scorrevoli: 75 cm
– altezza delle maniglie delle porte interne: compresa tra 85 e 95 cm da terra
– l’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg
– altezza delle soglie delle porte finestre o degli alzanti scorrevoli: compresa tra 0 e 2,5 cm dal piano di calpestio
• Finestre – art. 8.1.3. – DM 236/1989
– altezza delle maniglie degli infissi esterni: compresa tra 100 e 130 cm da terra
– l’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg
– nelle finestre lo “spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non
causare infortuni”
• Porta d’ingresso (portoncini e blindati)- art. 8.1.1. – DM 236/1989
– luce netta minima della porta di accesso all’unità immobiliare: 80 cm
– altezza della maniglia compresa tra 85 e 95 cm da terra
– l’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg
NOTE
_ Lo scorrevole parallelo non potrà mai essere detratto con il Bonus Barriere Architettoniche a causa della conformazione specifica della soglia.
_ Porte finestre a doppia anta: per determinare la luce netta nelle porte finestre a doppia anta va considerata la luce totale con entrambe le ante aperte.
_ Lo sblocco della seconda anta deve essere posto ad un’altezza compresa tra gli 85 e i 95 cm.
_ Alzanti scorrevoli: attualmente non esiste la possibilità tecnica di montare la maniglia di un alzante scorrevole ad una altezza inferiore o uguale a 95 cm. Quindi chi vorrà mettere in detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche l’alzante scorrevole, dovrà motorizzarlo.
CONCLUSIONI
La detrazione per le Barriere architettoniche non è una detrazione nuova. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
_ si può avere anche in assenza di un disabile
_ a partire dal 2022 la detrazione è aumentata dal 50% al 75%
_ la legge 38 di aprile 2023 ha consentito di fruire per questa detrazione anche dello sconto in fattura
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